Art. 747 c.c. — Collazione per imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
2 pronunce che riguardano l’art. 747 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, qualora il coerede donatario abbia optato per la collazione per imputazione, i coeredi non donatari possono proporre la domanda di prelevamento di beni in natura dalla massa, in proporzione delle rispettive quote, anche nel corso del giudizio di divisione, fino alla definizione delle operazioni divisionali, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione processuale, trattandosi di domanda che inerisce alla collazione, per la cui operatività, non essendo un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, è sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e l'esistenza di beni oggetto di pregressa donazione.
Art. 747 c.c. · Art. 725 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 183 c.p.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 83
In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, commi 2 e 3, c.c..
Art. 747 c.c. · Art. 750 c.c. · Art. 560 c.c.
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'istituto della collazione, consistendo nel computare, nella determinazione della porzione spettante al condividente, il bene precedentemente ricevuto dal de cuius, esige che vada conferito il bene che e` stato ricevuto; e percio`, se si e` ricevuta una somma di danaro, sara` conferita quella stessa somma, immutata nella sua identita`, in base al principio nominalistico, venendosi a realizzare una ipotesi di collazione in natura della somma, che viene detratta nel valore suo proprio, rimasto immutato, non rilevando, per il particolare carattere di fungibilita` della moneta, che il danaro conferito non sia costituito dalla stessa species. Pertanto non sussistono ne` identita` ne` affinita`, ma piuttosto v'e` diversita` sostanziale giustificante trattamento differenziato, fra l'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente e l'ipotesi di collazione di danaro, che e` collazione in natura e non per equivalente: ponendosi, anzi, la collazione in danaro accanto al conferimento in natura di bene immobile, che e` conferimento dello stesso bene e non di altro bene, qualora s'imponesse il conferimento di un bene diverso (quale una somma di danaro di valore nominale piu` elevato) si verrebbe ad instaurare una diversita` di disciplina tra situazioni pari. Ne` e` esatto parlare, col giudice a quo, di una irrazionalita` del sistema legislativo, nell'ipotesi di sopravvenuta grave svalutazione monetaria, per la sperequazione che si determinerebbe tra chi conferisce per l'imputazione l'equivalente in moneta del bene ricevuto e chi conferisce la stessa somma di danaro che gli sia stata attribuita: invero la tesi dell'irrazionalita` muove da un presupposto del tutto estraneo all'istituto della collazione (che chi abbia ricevuto una somma di danaro "senza vincoli di imponibilita`" l'abbia investita nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque trattato come se a tale acquisto sia addivenuto), presupposto privo di fondamento in quanto non puo` configurarsi a carico del beneficiario di una attribuzione in danaro ne` l'obbligo ne` l'onere di impiegarla in acquisto. Non sussiste irrazionalita` del sistema, in quanto in materia di collazione del danaro non si ha pregiudizio dipendente dal ritardo dell'adempimento, avendosi tempestivo adempimento di una obbligazione pecuniaria che non comporta, per l'operativita` del principio nominalistico, rilevanza del fenomeno inflattivo: del resto, come insegna la giurisprudenza piu` recente, anche il mutuatario e` tenuto a restituire la medesima somma ricevuta, qualunque sia stato il mutamento del valore di scambio nel tempo intercorso tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 3 e 42, comma secondo, Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 751 cod. civ., con riferimento agli artt. 747 e 750 cod. civ., concernente la disciplina della collazione del danaro riferita nel quantum al valore legale della specie donata, per il dubbio che essa comporti un trattamento arbitrariamente e irrazionalmente, anche agli effetti della svalutazione monetaria, differenziato tra coeredi donatari soggetti a collazione, secondo che essi siano donatari di beni immobili, di beni mobili o di somme di danaro).
Art. 751 c.c. · Art. 747 c.c. · Art. 750 c.c. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art747 · fonte del testo
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