Art. 726 c.c. — Stima e formazione delle parti

[1]Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

[2]Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 726 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18973/2026

    10 giugno 2026

    In tema di scioglimento della comunione ereditaria, qualora il coerede donatario abbia optato per la collazione per imputazione, i coeredi non donatari possono proporre la domanda di prelevamento di beni in natura dalla massa, in proporzione delle rispettive quote, anche nel corso del giudizio di divisione, fino alla definizione delle operazioni divisionali, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione processuale, trattandosi di domanda che inerisce alla collazione, per la cui operatività, non essendo un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, è sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e l'esistenza di beni oggetto di pregressa donazione.

    Art. 726 c.c. · Art. 725 c.c. · Art. 747 c.c. · Art. 183 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 83

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34215/2025

    26 dicembre 2025

    Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.

    Art. 726 c.c. · Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 727 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25244/2025

    15 settembre 2025

    In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

    Art. 726 c.c. · Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 727 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 37 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art726 · fonte del testo