Art. 723 c.c. — Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita' e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 723 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22500/2026

    30 giugno 2026

    La resa dei conti tra i condividenti, prevista dall'art. 723 c.c., costituisce operazione divisionale preliminare alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità, giacché, in base al comma 2 dell'art. 724 c.c., ciascun coerede deve imputare alla propria quota ed ai fini dei successivi prelevamenti non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche quelle di cui è debitore verso i coeredi per debiti relativi alla gestione della comunione, di guisa che ciascun condividente creditore deve prendere una quantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta di comproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.

    Art. 723 c.c. · Art. 724 c.c. · Art. 725 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 118

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11937/2026

    30 aprile 2026

    In tema di divisione ereditaria, il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione e la necessità dell'istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, non risultando necessaria a tal fine una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l'incremento della quota, essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo.

    Art. 723 c.c. · Art. 1111 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 186 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9362/2025

    9 aprile 2025

    Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.

    Art. 723 c.c. · Art. 724 c.c. · Art. 725 c.c. · Art. 733 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 97 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art723 · fonte del testo