Art. 436 c.c. — Obbligo tra adottante e adottato

[1]Obbligo tra adottante e adottato.

[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Obbligo tra adottante e adottato.

Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori tolto: legittimi o naturaliaggiunto: ... di lui.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte del testo