Art. 437 c.c. — Obbligo del donatario

Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 437 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art437 · fonte del testo