Art. 433 c.c. — Persone obbligate

[1]Persone obbligate.

[2]All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

  • 1)il coniuge;
  • 2)((i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))
  • 3)((i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))
  • 4)i generi e le nuore;
  • 5)il suocero e la suocera;
  • 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.216
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 2012, n. 219

216

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 433 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 7 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 433 indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo. In primo grado è menzionato il coniuge. Al riguardo peraltro è da tenere presente che nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 145. Poichè l'obbligo del mantenimento non è derogato dalla norma che dichiara il coniuge tenuto agli alimenti, è ovvio che quest'ultima non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacche questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 156. Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 213

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014. 10 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

2) i figli tolto: legittimi o legittimati o naturali oaggiunto: , anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimitolto: , anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimitolto: , anche naturali; gli adottanti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art433 · fonte del testo