L'articolo 433 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 433 - Persone obbligate. - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

  • 1)il coniuge;
  • 2)i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  • 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
  • 4)i generi e le nuore;
  • 5)il suocero e la suocera;
  • 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art168 · fonte del testo