Art. 369 c.c. — Deposito di titoli e valori

[1]Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

[2]Non e' tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 369 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art369 · fonte del testo