Art. 2911 c.c. — Beni gravati da pegno o ipoteca

[1]Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

[2]La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2911 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2911 · fonte del testo