Art. 2828 c.c. — Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale

L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2828 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21847/2026

    26 giugno 2026

    L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione è invalida, difettando, al momento della formalità, il requisito, richiesto dagli artt. 2818, 2822 e 2828 c.c., dell'appartenenza del bene al debitore, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di un'azione revocatoria proposta, medio tempore, dal creditore, la quale non travolge né invalida il negozio di disposizione compiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.

    Art. 2828 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2822 c.c. · Art. 2818 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 178

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2828 · fonte del testo