Art. 2818 c.c. — Provvedimenti da cui deriva

[1]Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e' titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

[2]Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2818 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21847/2026

    26 giugno 2026

    L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione è invalida, difettando, al momento della formalità, il requisito, richiesto dagli artt. 2818, 2822 e 2828 c.c., dell'appartenenza del bene al debitore, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di un'azione revocatoria proposta, medio tempore, dal creditore, la quale non travolge né invalida il negozio di disposizione compiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.

    Art. 2818 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2822 c.c. · Art. 2828 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 178

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19012/2026

    10 giugno 2026

    L'iscrizione di ipoteca operata, ex art. 655 c.p.c., sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, in quanto atto consequenziale alla concessione della clausola di provvisoria esecutività, che ne costituisce il fondamento giustificativo, va cancellata una volta venutone meno il presupposto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. perché fondato su cambiali, ha confermato la sentenza d'appello che aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, essendo stata accertata, con sentenza passata in giudicato sul punto, la prescrizione dell'azione cambiaria proposta in via monitoria).

    Art. 2818 c.c. · Art. 2884 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 642 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 138

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • In tema d'ipoteca giudiziale (art. 2818), ho posto in rilievo, variando la formulazione dell'art. 1970 del codice anteriore, che anche la sentenza portante condanna generica al risarcimento dei danni è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Ho poi creduto opportuno, per completezza sistematica, aggiungere che l'ipoteca di cui trattasi, oltre che da sentenza, può avere origine da altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisca tale effetto. Nessuna innovazione, salvo alcuni emendamenti di forma, ho apportata agli articoli 1972 e 1973 del codice precedente (articoli 2819 e 2820 del testo) in ordine alla possibilità d'iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri reso esecutivo, nonchè in base alle sentenze straniere delle quali sia stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana. Dell'ipoteca volontaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1145

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2818 · fonte del testo