Art. 2736 c.c. — Specie

Il giuramento e' di due specie:

  • 1)e' decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
  • 2)e' suppletorio quello che e' deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che e' deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si puo' accertarlo altrimenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2736 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18720/2026

    9 giugno 2026

    L'art. 117 TUB impone per i contratti bancari un onere di forma scritta che, incidendo sulla validità dell'accordo, costituisce requisito di forma ad substantiam; ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio volto a provare l'esistenza di tali contratti, a nulla rilevando il fatto che l'invalidità abbia natura protettiva per il cliente, diversamente dal caso in cui la forma del contratto è semplicemente prescritta ad probationem, in cui il giuramento decisorio deve ritenersi ammesso.

    Art. 2736 c.c. · Art. 2739 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 38

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27559/2025

    15 ottobre 2025

    Il legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, al quale sia stato deferito il giuramento decisorio, può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula, mentre, se si tratta di fatti di cui abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazione di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento non può che essere "de notitia".

    Art. 2736 c.c. · Art. 2738 c.c. · Art. 233 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 91 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/2002

    Questione inammissibile
    24 giugno 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17…

    Art. 2736 c.c. · Art. 111 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/1972

    Questione infondata
    29 dicembre 1972

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 83 del 27 aprile 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cos…

    Art. 2736 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 83/1972

    Questione infondata
    4 maggio 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, con le ordinanze riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPP…

    Art. 2736 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ultimo capo del titolo disciplina il giuramento. Solo una parte delle norme relative a tale mezzo di prova sono inserite in questo libro: quelle che concernono il riferimento del giuramento decisorio, la revocabilità di esso e la possibilità di deferirlo anche nel giudizio d'appello sono trasferite, come in sede più propria, nel codice di procedura civile, mentre nel libro delle obbligazioni sono regolati gli effetti del giuramento nel caso di solidarietà attiva o passiva. L'art. 2736, nel quale sono fusi, con alcune variazioni, gli articoli 1363, 1374, 1375 e 1377 del codice precedente, distingue le due specie di giuramento, decisorio e suppletorio, riconducendo nell'ambito di quest'ultimo, di cui costituisce una sottospecie, il giuramento estimatorio, anzichè farne una categoria autonoma. Non ignoravo, quanto al giuramento decisorio, le voci che si erano levate per invocarne la soppressione. Negli ultimi tempi però esse avevano eco sempre minore. E in realtà questa forma di giuramento può servire talvolta a semplificare i litigi, se la parte alla quale il giuramento è deferito sa, o quanto meno può temere, che l'altra parte sia in grado di denunciarne e dimostrarne l'eventuale falsità. Al quale effetto, risolvendo una questione dibattuta, ho poi ammessa nell'articolo 2738 la possibilità di dare tale dimostrazione in sede civile, al fine del risarcimento dei danni, qualora il reato sia estinto. Qualche utilità può avere, d'altra parte, il giuramento decisorio anche in quei casi nei quali una parte, pur moralmente convinta del suo buon diritto, si trovi nella impossibilità di darne la prova nei modi ordinari. Ho ritenuto pertanto opportuno di conservare l'istituto. Rimane inalterato il principio che il giuramento non può deferirsi d'ufficio quando la domanda o le eccezioni siano del tutto sfornite di prova; in tema però di giuramento estimatorio, a questa limitazione subentra l'altra - egualmente sancita dal codice anteriore - per cui il giuramento non può deferirsi se non quando non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa domandata. Circa la capacità per deferire o riferire il giuramento, si fa richiamo (art. 2737) alla capacità richiesta per la confessione, esigendosi così la capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti sui quali il giuramento è deferito o riferito. L'art. 2738, nel primo comma, conformandosi all'indirizzo prevalente in dottrina e in giurisprudenza, esclude che, dichiarata la falsità del giuramento, possa chiedersi la revocazione della sentenza che su di esso si fonda. Ammettere la revocazione non avrebbe recato alcuna utilità in quei casi in cui la parte che ha deferito il giuramento non sia in grado di valersi di altre prove. Avrebbe poi in ogni altro caso reso vano l'intento di semplificare le liti, anzi avrebbe troppo facilmente condotto a moltiplicarne le fasi. Necessario era invece tener ferme anche le sanzioni civili contro la falsità (obbligo del risarcimento) al duplice scopo di prevenire possibilmente il reato e di attenuarne comunque gli effetti dannosi. Per ciò, come ho già accennato, ho risolto in senso affermativo (art. 2738, secondo comma) la questione se, estinto il reato di falso giuramento, possa il giudice civile, al solo fine del risarcimento del danno, accertare il concorso degli elementi costitutivi del reato. Per il caso di litisconsorzio necessario, l'ultimo comma dell'art. 2738 detta una regola identica a quella sancita dall'articolo 2733, terzo comma, in tema di confessione giudiziale: il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. Il divieto del codice del 1865 (art. 1364, secondo comma) di deferire il giuramento su un fatto delittuoso è esteso (art. 2739, primo comma) ai fatti illeciti che non costituiscono reato. Vi sono, invero, fatti illeciti che, sebbene non cadano sotto le sanzioni delle leggi penali, si rivelano spesso non meno turpi di taluni fatti delittuosi: indipendentemente dal carattere delittuoso del fatto, la delazione del giuramento non può essere ammessa ogni qualvolta si verrebbe a porre la parte nell'alternativa di confessare la propria turpitudine o di giurare il falso. Un ulteriore limite - non enunciato espressamente dal codice del

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1122

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2736 · fonte del testo