Art. 2709 c.c. — Efficacia probatoria contro l'imprenditore

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2709 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23305/2026

    15 luglio 2026

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero (appunti, schede, brogliacci o altre annotazioni extracontabili), rinvenuta presso la sede dell'impresa e contenente dati non riscontrati nella contabilità ufficiale, integra un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti idonei a registrare, in termini quantitativi o monetari, gli atti d'impresa o a rappresentarne la situazione patrimoniale ed economica; ne consegue che l'accertamento analitico-contabile può fondarsi su tale documentazione extracontabile, ferma la facoltà del contribuente di fornire prova contraria, la quale non può consistere nel solo disconoscimento del contenuto dei documenti rinvenuti né in mere dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati, quali i lavoratori che neghino di aver percepito compensi non contabilizzati.

    Art. 2709 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio 2026, p. 137

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2709 e 2710, concernenti l'efficacia probatoria dei libri e delle altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, riproducono nel contenuto gli articoli 1328 del codice del 1865 e 48, primo comma, del codice di commercio. Mi è sembrato superfluo aggiungere, come invece aggiungeva il codice di commercio (art. 48, secondo comma), che le annotazioni scritte sui libri di un imprenditore dalle persone incaricate della contabilità hanno effetto come se fossero scritte dall'imprenditore medesimo. Neanche in tema di comunicazione ed esibizione dei libri delle imprese soggette a registrazione l'art. 2711 apporta innovazioni meritevoli di particolare rilievo al codice di commercio (articoli 27 e 28). Non ho però fatto menzione della comunicazione dei libri nelle controversie fallimentari, dovendosi, su questo punto, far capo al sistema della legge sul fallimento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1109

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2709 · fonte del testo