Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto concerne la denominazione, il codice elimina le questioni che formarono talvolta oggetto di discussione, consentendo ampia libertà, salvo l'obbligo di completare in ogni caso la denominazione sociale con l'indicazione «società per azioni» (art. 2326). È questa infatti l'unica indicazione indispensabile per la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società, mentre è giusto che si consenta a questa di costituire la propria denominazione nel modo che reputa più conveniente, e perciò anche includendovi il nome di colui o di coloro che furono i creatori dell'impresa, poichè anche questi nomi possono in molti casi rappresentare un valore morale e patrimoniale che sarebbe ingiusto e dannoso disperdere.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 945

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2326 · fonte del testo