Art. 12 c.t.s. — Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

Testo vigente dal 2 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art12 · fonte del testo