Art. 2515 c.c. — Denominazione sociale

[1]La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.

[2]L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99)).

Testo vigente dal 15 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2009. 24 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualita' prevalenteaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2515 · fonte del testo