La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

Testo vigente dal 19 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112~art6 · fonte del testo