Il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.".

Testo vigente dal 19 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-15;65~art2 · fonte del testo