Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1340 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23707/2026

    21 luglio 2026

    L'uso aziendale - consistente nella reiterazione spontanea, costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore - quale fonte sociale, vincolante nei confronti della collettività dei lavoratori dell'azienda, idonea a superare la regola dell'ordinaria assorbibilità del superminimo individuale, non è immodificabile, potendo il datore di lavoro recedere dallo stesso, analogamente a quanto avviene in presenza di un contratto collettivo privo di data di scadenza, mediante una manifestazione di volontà che, seppur a forma non vincolata, deve essere resa, anche ove si estrinsechi in comportamenti concludenti, in termini chiari ed univoci, in modo tale da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori e portata a conoscenza della collettività interessata con modalità idonee, sicché non è sufficiente un comportamento che si traduca nel mero inadempimento degli obblighi da esso derivanti.

    Art. 1340 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1373 c.c. · Art. 1374 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 109

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    11 maggio 2025

    La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

    Art. 1340 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 291 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1340 · fonte del testo