Art. 1340 c.c. — Clausole d'uso
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
2 pronunce che riguardano l’art. 1340 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'uso aziendale - consistente nella reiterazione spontanea, costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore - quale fonte sociale, vincolante nei confronti della collettività dei lavoratori dell'azienda, idonea a superare la regola dell'ordinaria assorbibilità del superminimo individuale, non è immodificabile, potendo il datore di lavoro recedere dallo stesso, analogamente a quanto avviene in presenza di un contratto collettivo privo di data di scadenza, mediante una manifestazione di volontà che, seppur a forma non vincolata, deve essere resa, anche ove si estrinsechi in comportamenti concludenti, in termini chiari ed univoci, in modo tale da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori e portata a conoscenza della collettività interessata con modalità idonee, sicché non è sufficiente un comportamento che si traduca nel mero inadempimento degli obblighi da esso derivanti.
Art. 1340 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1373 c.c. · Art. 1374 c.c.
Rassegna di luglio 2026, p. 109
La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).
Art. 1340 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c.
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1340 · fonte del testo
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