Art. 1313 c.c.

[1](Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta').

[2]Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1313 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1313 · fonte del testo