Art. 16-bis
Testo unico-art. 16 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
Testo unico-art. 16 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. 51 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 11.
tolto: L'ufficiale revocato che non conti meno di 15 anni di servizio avra' diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del regio esercito che incorrano nella medesima mancanza.aggiunto: Testo unico-art. 16 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art16bis · fonte del testo
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