Art. 12-bis
Testo unico-art. 12 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
Testo unico-art. 12 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. 62 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le mancanze disciplinari dei sott'ufficiali e delle guardie di finanza del contingente sedentario sono punite:
tolto: 1° con l'ammonizione;
tolto: 2° con la sospensione dal soldo da tre a trenta giorni;
tolto: 3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.
tolto: Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme, contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina.aggiunto: Testo unico-art. 12 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art12bis · fonte del testo
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