Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. 164 parole tolte, 16 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'insubordinazione commessa per via di fatto, insulto o minaccia contro un superiore in grado o nel comando del Corpo della guardia di finanza, importa le pene rispettivamente stabilite negli articoli dal 125 al 127 e dal 130 al 133 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi.

tolto: La diminuzione di pena non si applica, quando la via di fatto costituisca un delitto, che a norma del Codice penale comune importi una pena piu' grave. In questo caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

tolto: Le disposizioni degli articoli 125, primo capoverso, e 136 del Codice penale per l'esercito non si applicano. E' applicabile invece la disposizione dell'articolo 135.

tolto: Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

tolto: a) per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro individui della guardia di finanza, non compresi l'offeso e lo offensore;

tolto: b) per militari, gl'individui della guardia di finanza.aggiunto: Testo unico-art. 14 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art14bis · fonte del testo