Art. 16-ter
Testo unico-art. 16 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
Testo unico-art. 16 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. 53 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potra', durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla meta' del soldo.
tolto: In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianita', che aveva nel giorno della sospensione.aggiunto: Testo unico-art. 16 ter PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art16ter · fonte del testo
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