Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 153 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 160.

tolto: Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo puo' essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

tolto: Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

tolto: I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune, valutata nei modi sopra indicati.

tolto: Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risultera' a carico del comune.

tolto: Per la validita' delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.aggiunto: -art. 163 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art163 · fonte del testo