Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 241 parole tolte, 13 parole aggiunte in 10 capoversi.
Testo unicotolto: ,art. 159.
tolto: I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
tolto: 1° che vengano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
tolto: 2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni;
tolto: 3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, i progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;
tolto: 4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (serie 3ª), ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;
tolto: 5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degli interessi.
tolto: Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interessi.
tolto: Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dall'art. 288, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.
tolto: Il termine stabilito in questo articolo potra' essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.aggiunto: -art. 162 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art162 · fonte del testo
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