Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 74 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Regio decreto 6 luglio 1890,art. 9.
tolto: In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
tolto: Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita' presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.aggiunto: Testo unico-art. 168 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art168 · fonte del testo
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