Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 22 dicembre 2008. 264 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Provincie e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.aggiunto: Testo unico-art. 303
tolto: La facolta' di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, e' limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato).
tolto: Le Provincie ed i Comuni possono essere nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa pero' sempre pei Comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.
tolto: Salvo quanto e' disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali o comunali e' fatta in ragione delle somme d' imposta principale erariale risultante:
tolto: a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;
tolto: b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.
tolto: In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, numero 751 (testo unico).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art303 · fonte del testo
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