Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell'art. 848, si procuro' vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, e' punito col carcere fino ad un anno e con multa fino a lire duemila.

tolto: Il carcere puo' estendersi a due anni, se il creditore e' membro della delegazione di sorveglianza.aggiunto: Codice di commercio-art. 855 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art855 · fonte del testo