Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere a chi lo ha creato un titolo duplicato, o un titolo equivalente.
tolto: Quando un titolo al portatore fosse distrutto, l'autorita' giudiziaria, citato colui che lo ha creato, e provata la distruzione, puo' ordinare che al possessore sia consegnato un duplicato o un titolo equivalente, con le cautele che reputa opportune.
tolto: Tutte le spese sono a carico del richiedente.
tolto: Rispetto ai titoli del Debito Pubblico, si osservano le leggi speciali.aggiunto: Codice di commercio-art. 55 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art55 · fonte del testo
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