Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

tolto: 1. La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori, dei beni o dei valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

tolto: 2. Il risarcimento dei danni nella somma che gia' fosse provata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

tolto: 3. La nullita', rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari, che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

tolto: Se le domande sopra indicate non sono proposte nel giudizio penale, a se fu pronunciata sentenza assolutoria, le controversie che le riguardano sono giudicate dal Tribunale di commercio.aggiunto: Codice di commercio-art. 856 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art856 · fonte del testo