Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Sono puniti colla reclusione fino a 5 anni coloro che, senza complicita' in bancarotta, sono convinti:

tolto: 1. Di avere scientemente in un fallimento distratto, ricettato, o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

tolto: 2. Di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome, o per interposta persona, crediti simulati;

tolto: 3. Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 848, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante, che scientemente presto' il nome, si applica la stessa pena.

tolto: Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito, od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento, sono puniti giusta l'art. 300 del Codice penale.aggiunto: Codice di commercio-art. 854 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art854 · fonte del testo