I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto, altresi', di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato. I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali. E' facolta' del Presidente della Giunta regionale di qualificare con apposito provvedimento come "riservati" gli atti e le procedure regionali la cui conoscenza avrebbe gravi ripercussioni negative sugli interessi patrimoniali della Regione. I Consiglieri regionali possono comunque richiedere ed ottenere dal Consiglio regionale il consenso per la visione degli atti riservati.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art28 · fonte del testo