[1]Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione

[2]I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di tale diritto e' disciplinato dal regolamento interno. I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da essa dipendenti, con le modalita' stabilite dal regolamento interno, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art9 · fonte del testo