I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di tale diritto e' disciplinato da un regolamento. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonche' tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. Hanno, inoltre, diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art30 · fonte del testo