1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto altresi' di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato. 2. I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali. 3. I Consiglieri regionali possono richiedere ed ottenere la visione degli atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art31 · fonte del testo