I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa delle leggi e di ogni altra deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza e' obbligatoria. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse degli enti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art19 · fonte del testo