1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunita' familiare.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art5 · fonte del testo