1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attivita' artigiana e ne promuove lo sviluppo imprenditoriale. 2. Tutela e valorizza l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione, anche attraverso l'incontro con le esperienze moderne. 3. Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art23 · fonte del testo