E' compito della Regione promuovere l'ordinato sviluppo della viabilita' e delle comunicazioni e la realizzazione di ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunita' regionale nell'ambito di un equilibrato assetto del territorio. La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunita' per assicurare servizi idonei a garantire la piu' ampia mobilita' individuale e collettiva.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art18 · fonte del testo