[1]STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA

[2]Art. 1. 1. L'Umbria e' la Regione autonoma nell'unita' della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni, secondo i principi e nei limiti della Costituzione. 2. La Regione dell'Umbria promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunita' regionale e la sua partecipazione alle scelte politiche nazionali anche al fine del rinnovamento democratico delle strutture dello Stato. 3. La Regione ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione fra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto fra le diverse culture. 4. La Regione concorre allo sviluppo del processo di unificazione dell'Europa.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art1 · fonte del testo