Art. 6
1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettivita' e ne assume la tutela e la qualita' come obiettivi fondamentali della propria politica.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettivita' e ne assume la tutela e la qualita' come obiettivi fondamentali della propria politica.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art6 · fonte del testo
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