Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8 ((, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter,)) decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

[2]1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 64. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

  • a)da soggetti non residenti;
  • b)da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 41 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8aggiunto: , commi 1, 2, 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. tolto: Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art69 · fonte del testo