Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]incanto (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
