Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti (articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

[2]1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

  • a)enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • b)gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
  • c)banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art67 · fonte del testo