[1]Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali

[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 13.

[3]Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art31 · fonte del testo