Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I magistrati non possono essere applicati nemmeno temporaneamente da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo che nei casi espressamente preveduti nel presente decreto.
tolto: Nondimeno e' in facolta' del procuratore generale di disporre applicazioni temporanee di sostituti procuratori del Re da uno ad altro ufficio del distretto, qualora imprescindibili esigenze del ser- vizio lo richiedano, informandone immediatamente il Ministro per la giustizia. L'applicazione non potra' durare oltre un mese e questo termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ne' l'applicazione, nei riguardi dello stesso magistrato puo' essere rinnovato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.aggiunto: Ordinamento-art. 149 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art149 · fonte del testo
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