Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 79 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a designare, con decreto Reale, i Comuni nei quali il pretore del mandamento si rechera' per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali nell'ufficio del giudice conciliatore o in altro totale all'uopo destinato dal comune, qualora gli affari siano in quantita' da giustificare le spese di missione.
tolto: I segretari e vice segretari comunali possono ivi fare le veci del cancelliere. Gli uscieri di conciliazione fanno le veci dell'ufficiale giudiziario.aggiunto: Ordinamento-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art29 · fonte del testo
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