Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 140 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Presso ogni Corte di appello e' costituito un Consiglio giudiziario composto del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello, o di coloro che ne fanno le veci, di un presidente di sezione e di un consigliere della Corte medesima, designati appositamente dal primo presidente, e del presidente del Tribunale locale.

tolto: Qualora nella Corte di appello vi sia un solo presidente di sezione il quale debba far parte del Consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completera' il numero dei componenti del Consiglio il consigliere piu' anziano della Corte di appello.

tolto: Il Consiglio giudiziario e' costituito presso la Corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. Quando il Consiglio giudiziario debba occuparsi di tali magistrati, fa parte di esso il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della Corte.aggiunto: Ordinamento-art. 150 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art150 · fonte del testo