Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari designati secondo le norme che saranno dettate con Regio decreto e l'opera del magistrato.
tolto: Per coloro che appartengono al pubblico ministero, si terranno in particolare conto le informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti e sul modo col quale queste sono state esercitate.
tolto: Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari si terra' conto preferibilmente dei lavori del loro ufficio, di carattere giudiziario o affini alle materie giuridiche, e dell'attivita' del magistrato in relazioni alle funzioni da lui esercitate, oltre che dagli altri titoli e documenti presentati.aggiunto: Ordinamento-art. 119 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art119 · fonte del testo
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